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Giovedì, 31 Maggio, 2018
Redditi da lavoro autonomo – leasing immobiliare – acquisto di immobile

l’Agenzia delle Entrate nell’ambito del Forum “Speciale dell’Esperto Risponde” de Il Sole 24 Ore del 25/5/2018, ha trattato l’argomento della deducibilità, per il lavoratori autonomi, dei costi sostenuti per l’acquisto degli immobili strumentali per la professione.

E’ stato confermato che i professionisti possono dedurre i canoni di leasing immobiliare (nel caso in cui l’immobile sia posseduto mediante locazione finanziaria) ma non l’ammortamento del costo di acquisto del fabbricato strumentale.

Tale conclusione deriva dalla lettura dell’articolo 54, comma 2 del Tuir (come modificato dall’articolo 1, comma 162, della legge 147/2013) in tema di deducibilità del costo dei beni ammortizzabili; la citata normativa, che si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1° gennaio 2014, prevede, fra l’altro, che la deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dall’apposito decreto; in caso di beni immobili la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni.

Nella sostanza, introducendo una norma che stabilisce il nuovo limite di deducibilità temporale, il legislatore ha legittimato la rilevanza fiscale del costo del leasing anche per i professionisti.

Al contrario, la deducibilità dell’ammortamento dei fabbricati strumentali per l’esercizio di arti e professioni è rimasta priva di una espressa previsione normativa e dunque resta possibile unicamente per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2009 relativamente agli immobili acquistati nel periodo dal 2007 al 2009.

Se da una parte non è deducibile il costo per l’ammortamento relativo ai beni immobili strumentali acquistati dal professionista dal 1° gennaio 2010, dall’altra parte sono irrilevanti fiscalmente le eventuali plusvalenze prodotte dai medesimi beni, anche se il fabbricato viene ceduto entro cinque anni dall’acquisto (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13/E/2010).

Nel caso di plusvalenza conseguita a seguito della cessione del contratto di leasing, la rilevanza fiscale della stessa è dubbia, in quanto l’articolo 54 del Tuir (che determina i redditi da lavoro autonomo) non prevede la rilevanza fiscale della sopravvenienza attiva costituita dal valore normale del bene che si verifica in presenza di cessione del contratto (prevista invece dall’articolo 88 del Tuir che tratta del reddito delle società).