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Lunedì, 17 Ottobre, 2016
Recesso dell’agente per giusta causa - minimo provvigionale garantito - spettanza

La Corte di Cassazione, con sentenza 17539/2016, ha stabilito che l’agente di commercio che recede dal contratto di agenzia per giusta causa, perdendo per il futuro il minimo provvigionale garantito dal contratto individuale, ha diritto a esserne interamente e in misura equivalente risarcito quale mancato guadagno indipendentemente dal volume di provvigioni effettivamente conseguito.

Nel caso in oggetto preponente ed agente avevano concordato il pagamento in favore di quest’ultimo di una somma quale minimo provvigionale annuo dovuto nell’ipotesi in cui, alla scadenza dell’anno, il totale delle provvigioni effettivamente percepite fosse risultato inferiore. Il mandante si era opposto sostenendo che non vi era prova della maturazione delle provvigioni in misura superiore né della certa percezione di tale importo nell’ipotesi in cui l’agente non fosse stato costretto a dimettersi.

La Cassazione ha al contrario chiarito che la perdita della provvigione garantita non integra una mera occasione perduta quale perdita di opportunità, ma un mancato guadagno (quasi) certo che è conseguenza immediata e diretta del recesso a norma dell’articolo 1223 del codice civile.