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Giovedì, 22 Gennaio, 2015
Problematiche relative alla previsione di applicazione dell’IVA in reverse charge a nuove fattispecie

Nella nostra Circolare n. 7 del 15/1/2015 abbiamo segnalato come la Legge di Stabilità 2015 abbia previsto, a partire dall’1/1/2015, l’estensione del meccanismo di applicazione dell’IVA mediante inversione contabile (c.d. reverse charge) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento effettuate nel settore edile anche se svolte direttamente dall’appaltatore.

Uno studio pubblicato su “Il Sole 24 Ore” del 21/1/2015 evidenzia come in effetti le nuove ipotesi di applicazione del reverse charge generino incertezze nel mondo dell’edilizia in quanto si sovrappongono e possono rientrare contemporaneamente nelle due voci specifiche previste nell’articolo 17, sesto comma del Dpr 633/72.

A seguito della approvazione della Legge di Stabilità 2015 le operazioni effettuate nel settore della edilizia rientrano nelle seguenti voci;

  1. prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili diverse da quelle indicate nella voce successiva;
  2. le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

La differenza tra le due categorie di operazioni consiste nel fatto che le prime sono soggette all’inversione contabile solo se svolte da subappaltatori, mentre le seconde lo sono in ogni caso.

Quindi, per le fatture emesse dell’1/1/2015, per le prestazioni di elettricisti, idraulici e simili, aventi per oggetto l’installazione di impianti, si applica comunque il reverse charge, anche da parte del primo appaltatore quando sono rese nei confronti delle imprese.

 

 

La demolizione degli edifici rientra nel reverse charge in ogni caso, ma normalmente in presenza di una ricostruzione di un fabbricato la demolizione è affidata alla impresa che poi procede anche alla costruzione dell’edificio, ipotesi per la quale il reverse charge si applica soltanto per le prestazioni dei subappaltatori. Quindi in presenza di un unico appalto, non è dato sapere come gestire ai fini dell’Iva la fatturazione e se occorre scomporre la demolizione e la realizzazione degli impianti con inversione contabile Iva a cura dell’appaltatore, dalla costruzione per la quale l’appaltatore applica al committente l’Iva nei modi ordinari.

 

Vi è poi il problema del completamento degli edifici che si ottiene eseguendo opere edili; e cioè come distinguere la costruzione principale che rientra nel reverse charge solo per le prestazioni dei subappaltatori, dalle opere finali per le quali il meccanismo si applica in ogni caso. Occorrerebbe dunque inquadrare con precisione cosa si intenda per “opere di completamento degli edifici”.

 

Anche sui servizi di pulizia vi sono dubbi; tali prestazioni, per rientrare nella normativa sull’inversione contabile, devono riguardare gli edifici, ma il dato letterale della norma non è chiaro. Parrebbe che non siano compresi nel reverse charge solo quei servizi di pulizia connessi alla costruzione / ristrutturazione dell’edificio, come la pulizia del cantiere, ma anche, ad esempio, i consueti servizi di pulizie giornaliere negli uffici