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Mercoledì, 18 Novembre, 2020
Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 17/2020

Il Principio di Diritto dell’Agenzia delle Entrate del 30 ottobre 2020, n. 17, ha chiarito che, nel caso servizi nazionali derivanti da contratto di appalto, la prestazione si considera effettuata al momento dell’incasso del corrispettivo, oppure in qualsiasi momento precedente al pagamento, se la fattura viene emessa volontariamente, ad esempio in seguito ad accordi contrattuali.

Si ricorda infatti che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Dpr 26 ottobre 1972, n 633 “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, … e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.”

 

Dunque, a prescindere dagli accordi contrattualmente previsti, l’emissione della fattura deve avvenire in data antecedente o contestuale al pagamento del corrispettivo.

 

In particolare, l’articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972 prevede che “la fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6”, che prevede che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”.

 

Il momento di emissione della fattura può anche essere stabilito da specifici accordi contrattuali (ad esempio, dopo i collaudi o la verifica e l’accettazione della prestazione), ma comunque entro il dodicesimo giorno dalla data di pagamento del corrispettivo.