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Venerdì, 17 Febbraio, 2017
Presunzione di ricavi e compensi

La Legge 1.12.2016, n. 225 (conversione del Decreto collegato alla Finanziaria 2017) ha eliminato la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi, in base alla quale i versamenti bancari non giustificati costituiscono compensi non dichiarati, mantenendo tale previsione, nei limiti degli importi superiori a Euro 1.000 giornalieri e Euro 5.000 mensili, per le imprese.

 

In merito, di seguito si riportano integralmente le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti n. 50 e n. 51, nell’ambito dell’evento “Telefisco 2017”.

 

50) È corretto ritenere che le nuove disposizioni sui limiti quantitativi di 1.000 euro giornalieri «e comunque di 5mila euro mensili» dei prelevamenti (32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1973) non hanno effetto retroattivo, visto che riguardano l’attività istruttoria e non quella di accertamento?

Risponde Alina Dell’Aera, DC Accertamento

Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con la Legge 1° dicembre 2016, n. 225, art. 7-quater, ha apportato delle modifiche all’art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973, introducendo un limite agli importi dei prelevamenti o importi riscossi, posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti.

La presunzione relativa ai prelevamenti, per le imprese, si applica agli importi superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili mentre è inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni.

Pertanto, si ritiene che, a partire dal 3/12/2016 (data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 225 del 2016), a base delle rettifiche ed accertamenti, saranno considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione.

51) Le modifiche intervenute all’articolo 32 del Dpr 600/73 riguardano solo i prelevamenti o anche i versamenti, come sembrano indicare i lavori parlamentari?

Risponde Alina Dell’Aera, DC Accertamento

L’articolo 32 del Dpr 600/73, come modificato dal decreto legge 193 del 2016, prevede che “sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti…, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”. La lettera della norma interviene, quindi, solamente sui prelievi non giustificati, e non anche sui versamenti, per i quali rimane in vigore la regola che costituiscono presunzione di reddito qualora non risultassero “giustificati”.