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Giovedì, 13 Gennaio, 2022
Prestazioni di lavoro occasionale

Con la nota n. 29/2022, pubblicata l’11/1/2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le istruzioni operative per adempiere alle previsioni del D.L. 146/2021, riguardanti l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato del Lavoro di avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre 2021 e già concluse, nonché di quelle in essere all’11 gennaio 2022, indipendentemente dalla data di inizio.

La comunicazione deve essere effettuata entro il 18 gennaio 2022.

 

Per i rapporti di lavoro occasionale decorrenti a partire dal 12/1/2022, la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro deve essere comunicata preventivamente, cioè prima dell’avvio dell’attività.

 

In considerazione del fatto che non esiste nel nostro ordinamento una specifica disciplina inerenti i rapporti di lavoro autonomo occasionale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha puntualizzato che si tratta dei rapporti riconducibili a quelli di lavoro autonomo di cui all’articolo 2222 del Codice civile, che fiscalmente generano redditi inquadrati tra i redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir, in ragione della natura occasionale e saltuaria dell’attività svolta.

 

Sono pertanto escluse dal nuovo adempimento le altre tipologie di lavoro autonomo, in massima parte già assoggettate all’obbligo di comunicazione, quali le collaborazioni coordinate continuative, i rapporti aventi a oggetto le professioni intellettuali riconducibili all’articolo 2229 del Codice civile, le prestazioni occasionali secondo l’articolo 54-bis del Dl 50/2017 e i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali di cui al D.L.152/2021.

 

L’omissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 Euro, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.