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Lunedì, 30 Novembre, 2015
Prestazione di servizi a committenti residenti in Svizzera

Sulla base dell’art. 7-ter, del D.P.R. 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate

in Italia, ai fini Iva, quando sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (B2B), ovvero quando sono rese a committenti, non soggetti passivi, da soggetti passivi stabiliti in Italia (B2C).

Se però il committente, non soggetto passivo è residente extra UE, la prestazione non si considera effettuata in Italia (art. 7-septies del D.P.R. 633/1972).

 

Le norme, quindi, indicano come territorialmente rilevante ai fini Iva lo Stato del committente soggetto passivo del servizio, a meno che il servizio non sia reso a committenti non soggetti passivi ai fini Iva, nel qual caso il luogo di tassazione è quello della sede del prestatore del servizio.

Dunque qualora il soggetto passivo italiano presti il servizio ad un soggetto Iva (rapporto B2B) svizzero, dovrà emettere fattura al soggetto passivo svizzero, senza addebito di imposta, indicando che si tratta di una operazione esclusa ai sensi dell’art. 7-ter, D.P.R. 633/1972.

Qualora, invece, l’operazione sia effettuata nei confronti di un committente svizzero privato (rapporto B2C), la prestazione non sarà rilevante ai fini Iva in Italia e la ditta italiana emetterà una fattura senza addebito dell’imposta ai sensi dell’art. 7septies, D.P.R. 633/1972.

 

Si ricorda infine che, a fronte di fatture emesse a soggetti residenti in Svizzera, è tuttora obbligatorio adempiere alla c.d. “Comunicazione Black List, la cui disciplina è stata semplificata  prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black List siano forniti con cadenza annuale ed elevando ad Euro 10.000 (non per singola operazione ma come limite complessivo annuo)  la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.