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Venerdì, 13 Maggio, 2016
Perdite pregresse

È stato approvato, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8/4/2016, il modello (denominato IPEA) per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati di cui all’articolo 42, co. 4, terzo periodo, D.P.R. 600/1973.

Le perdite pregresse possono essere scomputate dal maggior imponibile accertato solo a seguito di apposita istanza che va inviata via Pec all’Ufficio competente.

In caso di notifica di un avviso di accertamento, la domanda va presentata entro il termine per la proposizione del ricorso. La domanda può essere presentata anche in presenza di istanza di accertamento con adesione successiva alla notifica dell’avviso di accertamento, nei termini di proposizione del ricorso.

Se l’accertamento con adesione è anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento, la domanda può essere presentata nel corso del contraddittorio.

A seguito della presentazione dell’istanza, vengono sospesi per 60 giorni i termini per la proposizione del ricorso; l’Agenzia delle Entrate accerta l’utilizzabilità delle perdite, procede al ricalcolo dell’eventuale maggior imposta, degli interessi e delle sanzioni e comunica l’esito al contribuente. Se il modello viene presentato nell’ambito del procedimento di adesione, l’Ufficio predispone il relativo atto al netto delle perdite pregresse.