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Venerdì, 21 Aprile, 2017
Perdite fiscali pregresse

la Corte di Cassazione a Sezioni unite, nella sentenza 13378/2016, ha chiarito che l’omissione della dichiarazione annuale non può impedire il riporto in avanti delle perdite d’impresa effettivamente prodotte.

La disposizione è in linea con quanto già precedentemente stabilito, a livello giurisprudenziale, in merito ai crediti Iva, che devono essere riconosciuti se sono stati rispettati tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, anche se non è stata presentata la dichiarazione relativa all’anno di maturazione del credito.

Per quanto riguarda dunque la possibilità di riportare in avanti le perdite d’impresa effettivamente prodotte ma che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi a causa della sua omissione (o presentazione tardiva oltre i 90 giorni), nell’articolo 84 del Tuir non è fatto alcun riferimento alla evidenziazione delle stesse in dichiarazione come requisito per l’effettiva utilizzabilità delle stesse, che dunque restano valide anche in assenza della predetta dichiarazione.