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Martedì, 22 Febbraio, 2022
Perdite di bilancio esercizio 2021

Nelle ns. circolari n. 28/2020 del 10/4/2020, n. 06/21 del 20/1/2021, n. 14/21 dell’1/3/2021 e n. 31/2021 del 18/5/2021 abbiamo segnalato le disposizioni previste dal c.d. “Decreto Liquidità” (DL 23/2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), circa le misure previste in merito alla continuità delle imprese.

Abbiamo inoltre segnalato la posizione assunta da Assonime, con la propria circolare n. 3 del 25 febbraio 2021 e dal Consiglio nazionale del notariato nello Studio 88-2021 approvato il 30 aprile 2021.

Era stato previsto che a decorrere dal 9/7/2020 e fino al 31/12/2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicassero gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile e per lo stesso periodo non operasse la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

 

Un emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera conferma, alle medesime condizioni, la norma già applicata nei bilanci 2020, anche per i bilanci chiusi al 31/12/2021.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, è posticipato al quinto esercizio successivo ovvero il 2026, con obbligo per l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In caso di riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, è consentito ai soci di deliberare il rinvio delle decisioni fino al 2026, non operando la causa di scioglimento della società.

 

Si segnala ancora che non vengono meno gli obblighi di informativa da parte dell’organo amministrativo, sia nella redazione del bilancio dell’esercizio, che nella convocazione dell’assemblea dei soci nei casi di perdite che diminuiscono il capitale di oltre un terzo.

La norma infine impone una distinta indicazione nella nota integrativa delle perdite riportate con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio.