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Lunedì, 3 Febbraio, 2014
Perdite per cancellazione crediti

La Legge di Stabilità 2014 (147/2013, comma 160) ha introdotto una rilevante novità in tema di perdite su crediti: la deducibilità delle perdite derivanti da cancellazioni di crediti operate in conformità dei Principi Contabili.

Ciò significa che in presenza di eventi realizzativi del credito che ne determinino la cancellazione dal bilancio e, civilisticamente, la venuta meno dei relativi diritti, la conseguente perdita su crediti sarà fiscalmente deducibile senza dovere dimostrare la sussistenza degli elementi di “certezza” e “precisione”. Gli elementi estintivi del credito di cui si tratta sono principalmente la cessione del credito pro-soluto, la transazione, la motivata rinuncia, la prescrizione, ovvero tutte le cause che comportano, oltre alla venuta meno dell’esigibilità del credito, anche la perdita di ogni diritto su di esso.

E’ il caso di ricordare che anche per la perdita su crediti da cancellazione, anche nella nuova favorevole formulazione, valgono le regole generali della norma antielusiva (art. 37-bis del DPR 600/1973); dunque l’amministrazione potrà sempre contestare un’operazione che abbia portato alla cancellazione di un credito se ritenuta elusiva e in abuso del diritto.

Se la norma citata prevede l’allineamento della normativa fiscale con quella civile in tema di perdite derivanti da cancellazioni di crediti, ciò non vale in relazione alle svalutazioni di crediti di cui il contribuente resti titolare, per cui valgono le norme già descritte nelle nostre precedenti circolari del 30/7/2012 e del 6/9/2013, e in particolare:

  • Sono deducibili le svalutazioni, anche integrali, dei crediti scaduti oltre i sei mesi che siano non  superiori a Euro 2.500 (Euro 5.000 per le imprese di grandi dimensioni);
  • Sono deducibili le svalutazioni, anche integrali, dei crediti prescritti;
  • Sono deducibili le svalutazioni, dei crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, nell’anno della sentenza (di fallimento, per il fallimenti, di ammissione per i concordati, di omologa per gli accordi ex art. 182-bis L.F.) In tali casi l’entità della svalutazione potrà essere valutata in base ad elementi quali le percentuali di pagamento offerte, le relazioni del commissario, l’inventario redatto dal curatore, ecc.