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Venerdì, 25 Settembre, 2015
Patent Box e Attività R&S (ricerca e sviluppo)

Il Dm 29/7/2015 e il Dm 30/7/2015 attuano, rispettivamente, il credito di imposta per attività di R&S e il patent box, due agevolazioni introdotte dall’ultima legge di stabilità.

 
Il credito di imposta per attività di R&S (si veda la ns. Circolare n. 61 del 2/9/2015) è determinato in modo incrementale sulle spese di R&S sostenute nel periodo di imposta di riferimento in eccedenza rispetto alla media delle stesse spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015 (periodi 2012-2013-2014) con una percentuale del 50 o 25% a seconda della tipologia di spesa sostenuta.

 

Il patent box consiste in una variazione in diminuzione ai fini Irpef/Ires e Irap, per una percentuale del reddito (per il 2015 pari al 30%) derivante dall'utilizzo diretto o dalla concessione in uso dei beni immateriali indicati nel decreto. L'agevolazione spetta a condizione che il soggetto beneficiario svolga attività di R&S come definita nel Dm, in quanto la quota parte di reddito agevolabile è determinata dal rapporto tra i costi di R&S sostenuti per il mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene immateriale («costi qualificati») ed i costi complessivi sostenuti per il bene.

 

Per entrambe le agevolazioni, quindi, è richiesto da parte del beneficiario lo svolgimento di un'attività di R&S ma mentre per il credito di imposta le spese sostenute per l'attività sono utilizzate direttamente per calcolare la misura del beneficio fiscale, per il patent box rappresentano solo una proxy dell'esistenza di un'attività sostanziale svolta nel Paese che concede l'agevolazione fiscale. Tale differenza sistematica si riflette anche sulle definizioni di attività di R&S rilevante e sulle modalità di rendicontazione e documentazione richieste ai beneficiari delle due agevolazioni.

 

 

Per quanto riguarda il credito di R&S le definizioni di attività ammissibili riguardano la ricerca fondamentale, la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e la produzione e collaudo di prodotti. Ai fini dell'utilizzo del credito le imprese beneficiarie devono produrre della apposita documentazione contabile certificata (la certificazione deve essere allegata al bilancio) e devono conservare della ulteriore documentazione indicata nel decreto (fogli di presenza del personale; una dichiarazione del legale rappresentante ovvero del responsabile dell'attività di R&S per l'utilizzo degli strumenti e attrezzature; i contratti stipulati con università e altre società e una relazione sottoscritta concernente le attività svolte).

 

Diversamente nel patent box le spese di R&S necessarie per la determinazione del reddito agevolabile sono quelle finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e all'accrescimento del bene immateriale. Nel Dm tra le attività di R&S ammissibili sono indicate oltre alle attività direttamente collegate al bene immateriale (come il design, l'ideazione e realizzazione del software, le attività che accrescono il carattere e/o la rinomanza dei marchi) delle ulteriori definizioni di R&S in parte differenti da quelle indicate nella comunicazione della Commissione europea per la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e richiamate dal Dm sul credito.

Peraltro, con riferimento alla documentazione richiesta, nel decreto sul patent box non sono previste specifiche disposizioni sulla documentazione e certificazione delle spese di R&S ed è richiesto esclusivamente che vi sia un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile dal quale risulti il diretto collegamento tra l'attività di R&S e i beni immateriali nonché fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile.

 

Come diretta conseguenza di tale impostazione, in assenza di alcuna norma di coordinamento tra le due disposizioni, una eventuale attività di ricerca fondamentale se direttamente connessa ad un bene immateriale produttivo di reddito concorrerebbe a formare il rapporto per la determinazione del reddito agevolabile del bene ai fini del patent box seppur non risultante da alcuna documentazione contabile certificata come prevista nel Dm su R&S. Nello stesso senso, teoricamente, un soggetto in possesso di un marchio commerciale generatore di un reddito potrebbe beneficiare del patent box svolgendo la sola attività di presentazione, comunicazione e promozione che accresca il valore del marchio pur in assenza di alcuna altra attività di R&S come indicata nel Dm sul credito d'imposta.