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Martedì, 14 Giugno, 2016
Passaggio di lavoratori dipendenti

La Corte di Cassazione (sentenza 7121 del 12/4/2016) ha chiarito come si configuri il trasferimento di un ramo di azienda nel caso in cui la cessione abbia a oggetto anche solo alcuni lavoratori dipendenti, purché dotati di particolari competenze e che siano stabilmente coordinati e organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi precisamente individuabili; in presenza di questi elementi si realizza, pertanto, una successione legale del contratto di lavoro.

Si ritiene quindi applicabile l’articolo 2112 del Codice civile (secondo cui in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano) a una fattispecie in cui alcuni lavoratori siano stati riassunti da un nuovo appaltatore subentrato a un precedente il quale aveva provveduto al licenziamento di quegli stessi lavoratori.

Secondo la Cassazione, quindi, si ha un trasferimento di azienda quando il subentro del nuovo imprenditore al precedente ha come oggetto anche solo un gruppo coordinato di dipendenti (e non anche beni materiali e immateriali, contratti, crediti, debiti eccetera); il concetto di “azienda” ricorre perché anche in tal caso si è in presenza di una entità economica autonoma e organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conserva la sua identità.