con sentenza n. 25080/2019, la Corte di cassazione ha chiarito che, in merito all’acquisto mediante importazione di pannelli solari che siano destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici, l’aliquota Iva ridotta al 10% spetta alle sole cessioni verso distributori e grossisti.
Dunque, l’aliquota agevolata spetta soltanto ai beni acquistati per essere direttamente impiegati per la costruzione di impianti e quindi compete ai soli distributori e grossisti, non già a quelli importati per essere destinati a terzi.
In base al numero 127-quinquies), della parte III della Tabella A allegata al Dpr 633/1972, l’aliquota Iva del 10% si applica alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso, agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica e agli impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; il successivo numero 127-sexies), dispone poi che la stessa aliquota Iva ridotta si applichi ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti descritti al precedente numero 127-quinquies).
La Corte di cassazione ha quindi stabilito che il pannello solare, pur rappresentando un componente necessario dell’impianto fotovoltaico, non costituisce, singolarmente considerato, un impianto medesimo, che richiede anche la presenza di altri componenti; quindi, non può trovare applicazione l’aliquota Iva ridotta al 10%, nel caso in cui i pannelli solari non siano destinati a un grossista o distributore per essere impiegati nella costruzione di impianti fotovoltaici.