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Martedì, 15 Dicembre, 2015
Pagamento compenso amministratore in pendenza di fallimento

La sentenza della Cassazione n.48017/2015 depositata il 03/12/2015 fornisce interessanti elementi per individuare quando la condotta dell'amministratore che a ridosso del fallimento si ripaghi degli emolumenti vantati verso la società amministrata costituisca reato di bancarotta fraudolenta o preferenziale.

In merito, la Corte ha stabilito i seguenti principi:

- L'amministratore che si ripaghi dei suoi crediti verso la società fallita relativi a compensi per il lavoro prestato prelevando una somma congrua rispetto al lavoro svolto, risponde non di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ma di bancarotta preferenziale.

- Per stabilire se è integrato il delitto di bancarotta fraudolenta occorre verificare se la somma prelevata dalle casse sociali dall'amministratore sia congrua rispetto al lavoro prestato e tale valutazione spetta al giudice e non agli organi societari.

- Anche qualora il compenso non fosse stato deliberato dall'assemblea sociale (e quindi il credito non possa dirsi certo, liquido ed esigibile) non risulterebbe pregiudicato il diritto al prelievo e neppure è integrato ex se il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.