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Giovedì, 9 Giugno, 2022
Operazioni con l’estero

Come già segnalato nelle ns. Circolari n. 08/2022 del 2/2/2022 e n. 59/2021 del 12/11/2021, il decreto legislativo 192/2021 dell’1/12/2021 ha introdotto l’obbligo dall’1/7/2022 della trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio delle operazioni con soggetti esteri.

 

A partire dal 1° luglio 2022 sarà dunque obbligatoria la trasmissione telematica attraverso il sistema di interscambio (SdI) dei dati relativi a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio italiano.

La comunicazione, mediante il formato xml, dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, sostituirà l’invio dell’Esterometro.

 

Per quanto riguarda le fatture attive, dovrà obbligatoriamente essere emessa una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”, mentre per le fatture passive, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, dovrà essere creato un documento elettronico di tipo:

- TD17 (Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero) per gli acquisti di servizi (generici e non generici) presso prestatori Ue o extra-Ue (inclusi quelli presso fornitori della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino);

- TD18 (Integrazione per acquisto di beni intracomunitari) per gli acquisti intracomunitari di beni, inclusi quelli con introduzione dei beni in un deposito Iva;

- TD19 (Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D.p.r. 633/72) per gli acquisti presso fornitori Ue o extra-Ue di beni che si trovano già in Italia, per gli acquisti presso fornitori della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli acquisti presso soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva, per gli acquisti presso soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito Iva («codice natura» N3.6), per gli acquisti, presso un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero effettuato da un soggetto passivo italiano (operazione non rilevante ai fini Iva in Italia, per cui va indicato il «codice natura» N2.2).

 

La sostituzione dell’Esterometro con l’obbligo di fatturazione elettronica comporta anche la modifica delle tempistiche relative agli adempimenti, in quanto da un invio massivo dei dati con cadenza trimestrale, si passa ad una trasmissione telematica di ogni singola operazione che deve essere effettuata entro i termini di emissione della fattura per le operazioni attive ed entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione, per quelle passive.

Per quanto riguarda l’Esterometro, l’adempimento dovrà essere ancora effettuato entro il 22/8/2022 per il secondo trimestre 2022.