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Mercoledì, 2 Febbraio, 2022
Operazioni con l’estero

Sull’argomento si vedano anche le ns. Circolari n. 61/2021 del 3/12/2021 e n. 59/2021 del 12/11/2021.

 

il decreto legislativo 192/2021 dell’1/12/2021 ha recepito la direttiva UE 2018/1910 (c.d. “quick fixes”), modificando il D.l. 331/1993, introducendo una specifica normativa sulle seguenti fattispecie.

 

Obbligatorietà dall’1/7/2022 della trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio delle operazioni con soggetti esteri –– abolizione Esterometro

A partire dal 1° luglio 2022 (non dal 1° gennaio come inizialmente previsto) sarà obbligatoria la trasmissione telematica attraverso il sistema di interscambio (SdI) dei dati relativi a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio italiano. La comunicazione, mediante il formato xml, dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, sostituirà l’invio dell’Esterometro.

Per quanto riguarda le fatture attive, dovrà obbligatoriamente essere emessa una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”, mentre per le fatture passive, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, dovrà essere creato un documento elettronico di tipo:

- TD17 (Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero) per gli acquisti di servizi (generici e non generici) presso prestatori Ue o extra-Ue (inclusi quelli presso fornitori della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino);

- TD18 (Integrazione per acquisto di beni intracomunitari) per gli acquisti intracomunitari di beni, inclusi quelli con introduzione dei beni in un deposito Iva;

- TD19 (Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D.p.r. 633/72) per gli acquisti presso fornitori Ue o extra-Ue di beni che si trovano già in Italia, per gli acquisti presso fornitori della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli acquisti presso soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva, per gli acquisti presso soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito Iva («codice natura» N3.6), per gli acquisti, presso un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero effettuato da un soggetto passivo italiano (operazione non rilevante ai fini Iva in Italia, per cui va indicato il «codice natura» N2.2).

La sostituzione dell’Esterometro con l’obbligo di fatturazione elettronica comporta anche la modifica delle tempistiche relative agli adempimenti, in quanto da un invio massivo dei dati con cadenza trimestrale, si passa ad una trasmissione telematica di ogni singola operazione che deve essere effettuata entro i termini di emissione della fattura per le operazioni attive ed entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione, per quelle passive.

Per quanto riguarda l’Esterometro, l’adempimento dovrà essere ancora effettuato entro il 31/1/2022 per il quarto trimestre 2021, entro il 2/5/2022, per il primo trimestre 2022 e entro il 22/8/2022 per il secondo trimestre 2022.

 

Nuovi modelli Intrastat

Con Determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 23/12/2021, n. 493869/RU sono stati approvati i nuovi modelli Intrastat, con decorrenza dall’1/1/2022.

Tra le novità si segnalano le seguenti:

- il modello Intra-1 bis (cessioni) richiede l’indicazione dell’origine delle merci, da individuarsi secondo le regole doganali;

- per il modello Intra-2 bis e Intra-2 quater (relativo agli acquisti) viene previsto che la presentazione con cadenza mensile sia obbligatoria da parte di coloro che raggiungono la nuova soglia di 350.000 Euro di acquisti di beni in almeno uno dei 4 trimestri precedenti (la soglia resta di 100.000 Euro per i servizi);

- si prevede una semplificazione sia per le cessioni sia per gli acquisti Intra-Ue di valore inferiore a 1.000 euro: per questi trasferimenti non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico «99500000»;

-  nel modello Intra-1 bis (cessioni) e nel modello Intra-2 bis (acquisti) i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o che, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di Euro, dovranno inserire obbligatoriamente i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B);

- è stato introdotto il nuovo modulo Intra-1 sexies che accoglie alcune informazioni sui trasferimenti di beni intra-Ue in regime di call-off stock (D.lgs. 192/2021);

- è disposto l’esonero dalla presentazione dei modelli Intrastat per le operazioni con la Repubblica di San Marino.

E’ inoltre stabilito che una cessione intracomunitaria sia non imponibile a condizione che il cessionario abbia comunicato il numero di identificazione attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l’elenco Intrastat.

Con l’introduzione, nel Dl 331/1993, dell’articolo 41, comma 2-ter, il codice identificativo delle operazioni intracomunitarie del cessionario diviene da elemento di natura formale a presupposto necessario per conferire la non imponibilità alla cessione intracomunitaria.