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Giovedì, 7 Aprile, 2016
Oneri detraibili e deducibili

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 2/3/2016 fornisce chiarimenti su questioni riguardanti diversi casi di oneri detraibili e deducibili dal reddito delle persone fisiche.

 

  1. Spese per prestazioni di carattere medico, sanitario e di cura alla persona: le spese per trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato sono detraibili, poiché sono ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria. Esse devono essere correlate ad una prescrizione medica che dimostri il necessario collegamento della prestazione con la cura di una patologia. Allo stato non sono invece detraibili le spese per trattamenti di «haloterapia» o «grotte di sale».
  2. Immobili – Pertinenza dell’abitazione principale: relativamente alla pertinenza condivisa, destinata cioè al servizio di più immobili di proprietari diversi, il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari che sia stato validamente costituito ai fini civilistici assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Ogni comproprietario può quindi dedurre la quota di rendita della pertinenza adibita al servizio della propria abitazione principale, pari alla percentuale di possesso della pertinenza stessa.
  3. Spese per la sostituzione della caldaia e «bonus mobili»: la sostituzione della caldaia, in quanto qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria, permette di beneficiare anche dell’agevolazione fiscale per l'acquisto dell’arredo, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto all'impianto preesistente.
  4. Spese per la sostituzione di sanitari: la sostituzione di sanitari, e in particolare della vasca da bagno con un’altra con sportello apribile o con un box doccia, si configura come intervento di manutenzione ordinaria, e come tale non beneficia di detrazione e non è agevolabile nemmeno in quanto volto a eliminare delle barriere architettoniche, sebbene possa ridurre almeno in parte gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque. La sostituzione dei sanitari in generale è agevolabile qualora sia integrata o correlata a interventi maggiori per i quali sia riconoscibile la detrazione d’imposta, come nel caso del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.
  5. Acquisto di immobile da locare: il limite di Euro 300.000 previsto ai fini della deduzione del 20% per l'acquisto (o la costruzione) di immobili abitativi destinati alla locazione costituisce l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione con riferimento sia all’abitazione che al contribuente. Per la deducibilità dei relativi interessi passivi, rilevano gli importi effettivamente pagati e non quelli maturati nell’anno d'imposta. Tali interessi hanno un autonomo limite di deducibilità, ma in ogni caso vanno rapportati ad una quota capitale non superiore a Euro 300.000; la deduzione del 20% del prezzo di acquisto è ammissibile anche per i contratti di locazione a canone concordato di durata «sei più due» anni. Rimane ferma peraltro la decadenza dall'agevolazione in caso di interruzione anticipata del periodo di locazione.
Oneri detraibili e deducibili | Studio Associato Manazza Putortì

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