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Martedì, 7 Luglio, 2015
Omessi versamenti IVA

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la  n. 15853 del 16/4/2015, III sezione penale, ha trattato il caso del mancato versamento dell’IVA a debito oltre le soglie per la sanzione penali, nel caso in cui l’omesso versamento sia successivo alla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Per il caso in cui l’omesso versamento dell’Iva, contemplato come reato dall’articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000, sia stato posto in essere anteriormente all’apertura del concordato preventivo, la Corte di Cassazione (sentenza n. 39101 del 23/9/2013, III sezione penale,), aveva affermato che la presentazione di una proposta concordataria e la sua approvazione ed omologazione da parte del Tribunale non può far elidere la responsabilità penale dell’amministratore della società che non ha versato quanto dovuto all’Erario ai fini degli obblighi Iva.

 

La sentenza n. 15853 del 16/4/2015, al contrario, affronta l’ipotesi in cui l’ammissione al concordato preventivo sia anteriore alla scadenza del termine per il versamento Iva, escludendo la configurabilità del reato previsto dall’art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000, qualora l’inosservanza del predetto termine consegua alla previsione nel piano concordatario della dilazione del pagamento del debito.

Sono interessanti le motivazioni, che si riportano: “… è più che illogico consentire da un lato al giudice fallimentare di ammettere al concordato preventivo l’imprenditore che nel suo piano progetta di commettere un reato e poi di omologare la deliberazione con cui i creditori hanno approvato (anche) un siffatto progetto criminoso, e dall’altro al giudice penale di sanzionare il soggetto che ha eseguito un accordo omologato … condannandolo per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 /2000”