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Mercoledì, 22 Luglio, 2015
Omessi versamenti erariali

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30492/2015, depositata in data 15/7/2015, ha sancito la responsabilità del liquidatore di una società per l’omesso versamento delle imposte; per la suprema Corte è irrilevante il fatto che il debito sia pregresso alla sua nomina. Un professionista del settore quando assume un incarico di tale rilevanza, deve sempre fare delle verifiche sulla contabilità.

Tale principio vale, in particolare, qualora sia dimostrato che il liquidatore non possa sostenere di essere all’oscuro di quanto fatto in precedenza alla sua nomina. Dunque, in tal caso, anche il liquidatore di una società di capitali risponde per evasione fiscale: non ha rilevanza il fatto che il debito sia sorto prima della sua nomina; è, infatti, un onere del professionista quello di fare delle verifiche sulla contabilità prima di accettare l’incarico per stabilire la situazione debitoria e creditoria della società che è chiamato ad amministrare.

Nelle società di capitali la responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è attribuita all’amministratore ovvero a coloro che rappresentano e gestiscono l’ente, e in quanto tali, sono tenuti a presentare e a sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l’ordinamento tributario. La stessa responsabilità è attribuita al liquidatore nominato in caso di scioglimento della società: egli è ugualmente passibile delle responsabilità per i delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000.