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Martedì, 29 Settembre, 2015
Omessi o carenti versamenti erariali - infedele od omessa dichiarazione

La nuova disciplina sul sistema sanzionatorio tributario amministrativo, approvata in via definitiva il 22/9/2015, entrerà in vigore il I° gennaio 2017, e può essere così sintetizzata nei suoi punti cardine:

- Omesso o carente versamento: si prevede l’applicazione della sanzione pari all’1% per ogni giorno di ritardo per i versamenti compiuti nei 14 giorni successivi il termine scaduto (quindi minimo 1%, massimo 14%), per passare al 15% per i tardivi versamenti compiuti dal 15esimo fino al 90esimo giorno compreso. La sanzione si applicherà in misura piena (al 30%), come nella disciplina attualmente in vigore, per tutte le violazioni compiute dopo il 90esimo giorno la scadenza originaria.

- Infedele od omessa dichiarazione: Dal 2017 la sanzione ordinaria per la dichiarazione infedele scende dal 90% al 180% dell’imposta dovuta (anziché dal 100% al 200%). Viene prevista altresì la possibilità di un abbattimento a un terzo della sanzione ordinaria (dal 30% al 60%), applicabile però solo in sede di accertamento e in assenza di comportamenti fraudolenti, se l’imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque non supera 30mila euro, oppure quando la violazione deriva dall’errore temporale di imputazione di componenti positivi e negativi in base alla corretta competenza economica. La sanzione base viene tuttavia aumentata della metà (dal 135% al 270%) quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti. Per la dichiarazione omessa il decreto prevede che se quest’ultima viene presentata entro il termine per quella dell’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione si riduce alla metà scendendo così dal 60% al 120%. Rimane invece confermata la possibilità di procedere con il ravvedimento operoso solo nei 90 giorni successivi alla scadenza originaria del termine di presentazione del modello.