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Martedì, 24 Luglio, 2018
Obbligo iscrizione INPS gestione commercianti per soci lavoratori di S.R.L. esercenti attività commerciale, di servizi, e/o di agenzia – obbligo iscrizione INPS gestione separata per gli amministratori di S.R.L. percipienti un compenso

come già segnalato nelle ns. circolari del 7/9/2007, del 27/10/2008, del 24/6/2010, dell’1/2/2011, del 18/1/2012, del 18/1/2013, dell’8/1/2014, del 13/1/2015, del 13/1/2016, del 10/1/2017 e del 6/2/2018, n. 8/2018, che l’INPS pretende che il socio di società a responsabilità limitata (esercente attività commerciale, di servizi, e/o di agenzia) che svolga la propria attività per la società in modo abituale e prevalente (cosiddetto socio – lavoratore) sia obbligato all’iscrizione presso l’INPS nella gestione commercianti e al versamento dei contributi previdenziali in base alla propria quota del reddito dichiarato dalla società ai fini Ires (anche se non distribuito al socio) e comunque in base all’importo minimale.

Ricordiamo inoltre che (in base alla Legge 122/2010) il socio di S.r.l. che ne sia amministratore e che svolga nella società la sua attività abituale e prevalente (anche di mero tipo organizzativo e direttivo), risulta obbligato sia all’iscrizione alla gestione separata INPS, che alla gestione INPS commercianti ed al versamento sia dei contributi sui compensi eventualmente percepiti come amministratore che dei contributi sull’utile figurativo (o comunque del contributo minimale annuo).

 

Sul punto, la Corte d’appello di Milano con le sentenze 766 e 677 del 5 e 6 ottobre 2015 aveva chiarito come incomba sull’Inps l’onere di provare che il socio lavoratore svolga, con abitualità e prevalenza, la propria attività nella società che amministra. In assenza di tale prova non sussiste l’obbligo di contribuire alla Gestione Commercianti, ma solo quello verso la Gestione separata Inps per il distinto ruolo di amministratore.

 

Una posizione ora espressa anche dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 4 maggio 2018, n. 10763 che ha chiarito come la semplice iscrizione dell’amministratore presso la gestione separata Inps non giustifichi la sua iscrizione anche come socio lavoratore precisando come il soggetto vada iscritto anche nella Gestione commercianti presso l’Inps soltanto qualora lo stesso operi presso l’impresa con carattere di abitualità e prevalenza, con un apporto personale all’attività di impresa con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della società.

 

 

Secondo la Corte di Cassazione, «rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all’attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti; la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un’attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l’espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata».

 

La Corte sostiene inoltre che non debba essere confusa, in relazione la medesimo soggetto, la  figura di amministratore, per la quale lo stesso riceve il compenso sottoposto alla Gestione separata Inps con quella di socio lavoratore che è soggetta alla contribuzione prevista per gli artigiani e commercianti: «occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore; e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l’attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata; non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l’attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell’organizzazione e della direzione)».