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Martedì, 6 Febbraio, 2018
Obbligo iscrizione INPS gestione commercianti per soci lavoratori di S.R.L.

Ricordiamo, come già segnalato nelle ns. circolari del 7/9/2007, del 27/10/2008, del 24/6/2010, dell’1/2/2011, del 18/1/2012, del 18/1/2013, dell’8/1/2014, del 13/1/2015, del 13/1/2016 e del 10/1/2017, che l’INPS pretende che il socio di società a responsabilità limitata (esercente attività commerciale, di servizi, e/o di agenzia) che svolga la propria attività per la società in modo abituale e prevalente (cosiddetto socio – lavoratore) sia obbligato all’iscrizione presso l’INPS nella gestione commercianti e al versamento dei contributi previdenziali in base alla propria quota del reddito dichiarato dalla società ai fini Ires (anche se non distribuito al socio) e comunque in base all’importo minimale.

Ricordiamo inoltre che (in base alla Legge 122/2010) il socio di S.r.l. che ne sia amministratore e che svolga nella società la sua attività abituale e prevalente (anche di mero tipo organizzativo e direttivo), risulta obbligato sia all’iscrizione alla gestione separata INPS, che alla gestione INPS commercianti ed al versamento sia dei contributi sui compensi eventualmente percepiti come amministratore che dei contributi sull’utile figurativo (o comunque del contributo minimale annuo).

Sul punto, la Corte d’appello di Milano con le sentenze 766 e 677 del 5 e 6 ottobre 2015 ha chiarito come incomba sull’Inps l’onere di provare che il socio lavoratore svolga, con abitualità e prevalenza, la propria attività nella società che amministra. In assenza di tale prova non sussiste l’obbligo di contribuire alla Gestione Commercianti, ma solo quello verso la Gestione separata Inps per il distinto ruolo di amministratore. In particolare la sentenza 766 sottolinea l’esigenza che l’attività del socio lavoratore vada oltre quella che «discende esclusivamente dalla carica di consigliere» e inoltre che risulti essere «imprescindibile» per l’attività d'impresa stessa; la sentenza 677 pone invece l’accento sulla necessità che l’attività «esecutiva» del socio lavoratore (e non solo quella «decisionale», che in quanto tale è tipica anche dell’amministratore) debba prevalere sugli altri fattori produttivi.