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Mercoledì, 25 Novembre, 2015
Nuovo sistema sanzionatorio tributario amministrativo

A seguito della previsione dello schema di Legge di Stabilità 2016 secondo cui la decorrenza della riforma delle sanzioni tributarie amministrative (si vedano le ns. circolari n. 66 del 29/9/2015, n. 67 del 30/9/2015, n. 87 dell’11/11/2015 e n. 88 del 12/11/2015) è stabilita dal 1° gennaio 2016, è opportuno analizzare le correlazioni tra nuove sanzioni, nuovo ravvedimento operoso (si veda la ns. circolare n. 8 del 16/1/2015), favor rei e cumulo giuridico delle penalità, dato che con il D.Lgs. 158/2015 (riforma sanzioni), molte penalità amministrative relative alla violazione delle norme tributarie risultano più favorevoli rispetto alla versione oggi in vigore, e che tali nuove previsioni, in virtù del favor rei, devono trovare applicazione, se più favorevoli, anche per le violazioni commesse anteriormente al 1° gennaio 2016 (non divenute definitive a tale data).

Ad esempio, la sanzione per insufficiente o omesso versamento del tributo viene ridotta alla metà se il versamento viene eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni (ferma restando l’agevolazione per versamenti con ritardo non superiore a 15 giorni). Dunque, nel caso di pagamento entro il 90esimo giorno successivo, la penalità passa dal 30 al 15%; ciò significa che se per ravvedere i mancati adempimenti avvenuti a partire dai primi giorni di ottobre 2015 si attende inizio anno 2016, si potrà applicare la riduzione da ravvedimento nei 90 giorni di un nono sul 15%, la quale risulta più conveniente rispetto al caso del ravvedimento eseguito nel 2015, pari a un decimo sul 30%.

Altro caso in cui per il ravvedimento è opportuno attendere il 2016 è quello dell’errore nell’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge), per il quale la nuova penalità (sanzione fissa da 250 a 10.000 Euro), può risultare molto più favorevole rispetto alla situazione attuale.

 

Da ultimo occorre segnalare che per valutare la convenienza del ravvedimento non va soltanto considerata l’entrata in vigore dal prossimo anno di sanzioni generalmente più favorevoli, ma anche il fondamentale principio del cumulo giuridico, che molte volte riduce la convenienza del ravvedimento stesso, in particolare nel caso di violazioni ripetute, per le quali, in caso di contestazione, l’ente accertatore è tenuto a applicare un’unica sanzione, aumentata del quarto.