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Martedì, 21 Ottobre, 2014
Nuovo regime forfetario per i contribuenti “minimi”

Il DDL di Stabilità 2015, per ora approvato dal Governo, prevede modifiche sostanziali sul regime fiscale dei contribuenti “minimi” (imprese individuali e i lavoratori autonomi).

Saranno abrogati il regime delle nuove iniziative produttive (L. 388/2000), il regime fiscale di vantaggio (DL 98/2011) e il regime contabile agevolato (DL 98/2011): dal 2015 nessun contribuente potrà più entrare in questi regimi, in quanto soppressi; i soggetti che nel 2014 si trovano nel regime fiscale di vantaggio possono continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale, e cioè fino allo scadere del quinquennio o fino al raggiungimento del 35esimo anno di età.

Il nuovo regime forfetario dovrebbe avere una fortissima semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali: il soggetto non è sostituto d'imposta e i suoi ricavi o compensi non sono assoggettati a ritenuta; nei suoi confronti non si applicano studi di settore o parametri.

La novità è rappresentata dal metodo di determinazione del reddito che deriva dalla mera applicazione ai ricavi effettivamente incassati di una percentuale di redditività che varia a seconda dell’attività esercitata; stabilito il reddito si applica l’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap nella misura del 15%. In un simile regime non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute e, più in generale, tutti i componenti negativi di reddito, forfetizzati nella percentuale di redditività né, fra i componenti positivi, le plusvalenze e le sopravvenienze.

Il regime IVA dovrebbe essere quello dell’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti.

Dovrebbe essere prevista anche un’agevolazione dal punto di vista contributivo: per i soggetti iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti, la facoltà di determinazione del contributo dovuto a percentuale del reddito dichiarato, superando quindi il sistema dei versamenti minimali.