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Mercoledì, 4 Maggio, 2022
Nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Con le nostre Circolari n. 59/2019 del 13/9/2019, n. 15/2019 del 15/2/2019 e n. 59/2019 del 16/9/2019 avevamo segnalato che, a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 12/1/2019 n. 14, è stato introdotto il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Con la nostra circolare n. 48/2021 del 6/6/2021 avevamo segnalato l’introduzione (con D.L. 118/2021) dello strumento della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, in cui è previsto che l’impresa che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi, possa chiedere la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative tra l’impresa stessa, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione al predetto squilibrio.

 

Il D.L. 118/2021 aveva anche previsto il definitivo differimento dell’introduzione dei sistemi di allerta, al 31 dicembre 2023 e previsto l’entrata in vigore delle altre disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al 16 maggio 2022; il decreto PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2022 ha previsto un’ulteriore proroga all’entrata in vigore del Codice in oggetto, dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

 

Oltre alla proroga, il citato decreto introduce alcune novità.

 

- definizione del concetto di “crisi”: è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

 

- precisazione che ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, gli assetti organizzativi dell’impresa devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta;

b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme stabiliti dalla normativa;

c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

 

E’ fornito inoltre un elenco dei segnali di allarme, quali:

- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

- l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

- l’esistenza di ritardi per versamenti di contributi previdenziali, debiti per premi assicurativi, debiti iva, cartelle esattoriali.