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Lunedì, 16 Settembre, 2019
Nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

con le nostre Circolari n. 59/2019 del 13/9/2019 e n. 15/2019 del 15/2/2019, avevamo segnalato che, a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 12/1/2019 n. 14, è stato introdotto il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che, fra l’altro, prevede l’obbligo di revisione contabile delle società che superino per due esercizi consecutivi almeno uno dei requisiti previsti (4 milioni di euro di attivo, 4 milioni di euro di ricavi e 20 dipendenti)

 

La normativa prevede che siano determinati parametri che possano misurare lo stato dell’impresa, e identificare uno stato di crisi, a seguito della quale devono essere effettuate le procedura di allerta che impediscano alla di avere come esito l’insolvenza.

 

La definizione degli indici che possano permettere una ragionevole presunzione dello stato di crisi è stata assegnata al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; gli indici sono costituiti da grandezze di natura quantitativa che individuano 7 parametri da considerare.

La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando il patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali. Questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non sono ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Anche in presenza di un patrimonio netto positivo è però indice di crisi un Dscr (Debt service coverage ratio) a 6 mesi inferiore a 1. Il Dscr è dato dal rapporto tra i flussi di cassa previsti nei 6 mesi successivi e i debiti finanziari previsti nello stesso arco temporale.

 

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha poi elaborato ulteriori 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:

1) indice sostenibilità oneri finanziari, dato dal rapporto tra oneri finanziari e ricavi;

2) indice di adeguatezza patrimoniale, dato dal rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;

3) indice di ritorno liquido dell’attivo, dato dal rapporto da cash flow e attivo;

4) indice di liquidità, dato dal rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

5) indice di indebitamento previdenziale e tributario, dato dal rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

 

Si allega la tabella degli indici di rischio elaborata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti per i diversi settori.