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Lunedì, 23 Febbraio, 2015
Nuovo “reverse charge”

Abbiamo trattato l’argomento nelle nostre circolari n. 7/2015 e 11/2015, oltre che in diverse altre comunicazioni. La normativa non ha ancora ricevuto chiarimenti, dunque gli operatori sono alla ricerca di punti fermi per l'individuazione dell'ambito di applicazione dell'inversione contabile prevista per i servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, relativi a edifici, come prevista dalla nuova normativa (Legge di Stabilità 2015).

In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’amministrazione finanziaria, è opportuno analizzare le indicazioni dell’ANCE (Associazione nazionale dei costruttori edili) emanate sulla base del contenuto della relazione tecnica alla legge di stabilità. Il documento elaborato ritiene che le prestazioni di servizi interessate possano essere desunte dalla classificazione Ateco, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative agli edifici. Con riferimento all'attività di installazione impianti resta in ogni caso da chiarire se in essa vada ricompresa anche la manutenzione e riparazione, così come potrebbe desumersi dai codici Ateco, oppure se debba prevalere il tenore letterale della norma che menziona solo le prestazioni di installazione; inoltre, non è chiaro come ci si debba comportare quando le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, siano ricomprese all'interno di un unico contratto di appalto per la realizzazione di un intervento edilizio complesso, come ad esempio, la realizzazione di una nuova costruzione. A tale ultimo proposito, l’ ANCE ritiene che in tali ipotesi non si debba procedere a scomporre l’operazione oggetto del contratto, al fine di individuare le singole prestazioni potenzialmente assoggettabili al “nuovo reverse charge”, poiché in tal caso esse sono parte di un'operazione complessa ed unitaria.

L’ANCE ritiene che il “nuovo reverse charge” riguardi solo marginalmente le imprese di costruzione, mentre produrrà effetti diretti sulle imprese artigiane, che operano con specifici contratti, ad esempio, di intonacatura o tinteggiatura; L’ANCE, inoltre, ritiene che la disposizione interessi i servizi relativi ai soli edifici e non a tutti i beni immobili (quali, ad esempio, i terreni).

Nuovo “reverse charge” | Studio Associato Manazza Putortì

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