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Venerdì, 29 Gennaio, 2016
Nuove sanzioni amministrative

Di seguito alcuni casi pratici riguardanti sanzioni amministrative come in vigore secondo le nuove normative:

 

- Fattura emessa in regime di non imponibilità prima della ricezione della lettera di intento e del riscontro telematico: fino al 31/12/2015 la sanzione era dal 100 al 200% dell'imposta, mentre dall’1/1/2016 va da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 Euro.

- Fattura emessa in regime di non imponibilità dopo la ricezione della lettera di intento e del riscontro telematico, ma assenza dei requisiti in capo al cliente: la sanzione resta dal 100 al 200% e grava unicamente sul cliente; ma il fornitore deve comportarsi con la diligenza dell'operatore economico onesto e accorto. Se dispone di indizi che avrebbero allertato un imprenditore diligente, è lecito concludere che egli non potesse non sapere della frode (Cassazione 176/2015 e 4593/2015).

- Utilizzo di plafond Iva in eccesso (c.d. “splafonamento”): la sanzione resta dal 100 al 200% fermo restando il pagamento dell'Iva e grava unicamente sul cliente; ma la sanzione può essere ridotta attraverso i nuovi termini del ravvedimento operoso.

- Erronea esposizione dell’IVA per prestazione nel settore edile: l’imposta erroneamente applicata si considera assolta dal prestatore; la violazione è punibile in capo al committente della prestazione con la sanzione da 250 a 10.000 Euro, per la quale è solidalmente responsabile chi ha emesso la fattura errata. Il committente può detrarre l’imposta (erroneamente) addebitata in fattura.

- Erronea applicazione del reverse charge in luogo dell’esposizione dell’IVA: l'emittente della

fattura, pur non dovendo assolvere l'imposta, è soggetto alla sanzione fissa (da 250 a 10.000 Euro); il cessionario può comunque detrarre l'imposta assolta con il meccanismo del reverse charge, ed è solidale con il cedente per la sanzione.