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Lunedì, 7 Marzo, 2022
Notifiche tributarie

In merito ai tempi di decadenza delle notifiche effettuate dagli enti impositori, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 40543/2021, hanno enunciato il seguente principio di diritto:

 

«In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’articolo 60 del Dpr 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente».

 

Secondo le Sezioni Unite, dunque, è applicabile anche agli atti tributari il principio in base al quale gli effetti della notifica eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del plico al servizio postale, all’ufficiale giudiziario o al messo comunale, e per il destinatario al momento della ricezione.

 

Quindi il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatto dipendere da un evento estraneo alla sua sfera organizzativa, essendo rilevante, per l’impedimento della decadenza, unicamente che l’ente notificante svolga le attività poste a suo carico (emissione dell’atto e richiesta per la notificazione) nel termine perentorio di legge.