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Mercoledì, 5 Giugno, 2019
Note di credito ai fini Iva

E’ prassi aziendale piuttosto diffusa quella per cui un’impresa proceda a rettificare l’imponibile e l’Iva di un’operazione di acquisto mediante l’emissione di un documento rettificativo, senza attendere l’emissione della nota di credito da parte del cedente/prestatore

Con la risposta a interpello n. 172/2019, l’Agenzia delle Entrate definisce tale prassi come irregolare, chiarendo che le note di variazione ai fini Iva possono essere emesse solo dal fornitore cedente, non potendo il cliente cessionario avvalersi di tale strumento per effettuare una variazione dell’imponibile e dell’imposta dovuti, ad esempio, a fronte di resi o contestazioni., fermo restando che il documento emesso dal cliente possa avere valore ai fini delle imposte dirette (e della definizione dei rapporti giuridici tra le parti).

 

Peraltro già il provvedimento direttoriale n. 89757 del 30 aprile 2018, emanato in attuazione dell’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica, aveva precisato che il Sistema di Interscambio (Sdi) gestisce solo le note di variazione ex articolo 26 del Dpr 633/72 emesse dal fornitore cedente, non accettando quelle del cliente cessionario.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate in oggetto chiarisce che il solo soggetto legittimato all’emissione della nota ai fini Iva è il fornitore cedente, essendo il cliente cessionario impossibilitato ad emettere una nota di variazione che riduca l’ammontare imponibile o l’imposta dell’originaria operazione.

 

L’Agenzia delle Entrate, comunque, chiarisce anche che il documento può essere emesso dal cliente cessionario ai fini delle imposte dirette (e per definire i propri rapporti giuridici con il fornitore).

Tale documento può essere analogico o elettronico ma fuori dal sistema Sdi e può essere utilizzato per rettificare (ovviamente in presenza di idonea documentazione) il documento originario seppure senza validità ai fini Iva.