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Giovedì, 23 Marzo, 2023
Normativa relativa alla c.d. “Tregua Fiscale”

con le ns. Circolari n. 53/2022 del 25/11/2022 e n. 04/2023 del 20/1/2023 avevamo segnalato come la Legge di Bilancio 2023 abbia previsto una regolarizzazione degli errori formali (irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, per imposte dirette, Iva, Irap e tributi) commessi fino al 31 ottobre 2022.

I predetti errori possono essere regolarizzati mediante il versamento, entro il 31/3/2023, di una somma di Euro 200 per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il predetto pagamento può essere eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31/3/2023 e il 31/3/2024.

Per quanto riguarda l’individuazione di quali siano le irregolarità “di natura formale”; dato che la norma è praticamente identica a quella prevista dal Dl 119/2018, è possibile riferirsi alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/2019, nella quale era stato predisposto un elenco di violazioni cosiddette “definibili”. Ad esempio non rientrano nella disposizione l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta, le sanzioni in ambito della voluntary disclosure, le violazioni relative a atti definitivi all’1/1/2023, l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.

 

La Circolare Agenzia delle Entrate 20 marzo 2023 n. 6/E ha specificato quanto segue:

- La rimozione delle violazioni formali non deve essere effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. A tale ultimo riguardo, nella citata circolare n. 11/E del 2019 è riportato un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle ipotesi nelle quali la rimozione delle irregolarità od omissioni non è necessaria (ad esempio, i casi in cui la norma sanzionatoria dispone la sola applicazione delle sanzioni), e di quelle in cui, invece, risulta obbligatoria (come l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili).

- Con la norma in oggetto è possibile regolarizzare le seguenti violazioni formali:

-- fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura” ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA;

-- fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta;

-- corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta.

 

Considerando la ristrettezza dei termini per l’adesione alla sanatoria in oggetto (31/3/2023) secondo notizia di stampa odierne, il Governo sta valutando la possibilità di una proroga della scadenza, al 30/9/2023 e 31/10/2023.