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Martedì, 5 Marzo, 2019
Normativa di contrasto alle c.d. società di comodo

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 68 del 27/2/2019 ha precisato che nel caso in cui i canoni di locazione immobiliare di un contribuente risultino adeguati ai valori esposti dall’OMI (Osservatorio dei Valori Immobiliari) è consentita la disapplicazione delle norme previste per la determinazione delle c.d. “società di comodo, e questo anche se il prezzo corrispettivo del canone è inferiore ai parametri di operatività previsti dalla normativa predetta.

 

Il caso specifico trattato nella Risoluzione in oggetto riguarda un’operazione di scissione con la quale il patrimonio immobiliare di una società era stato assegnato ad una beneficiaria, che aveva poi provveduto a locare alla società scissa i fabbricati strumentali ricevuti (c.d. spin-off immobiliare)

 

Il canone previsto dalla beneficiaria era compreso nella forchetta dei valori previsti dall’OMI, ma l’importo dei canoni, rapportato al valore dei complessi immobiliari acquisiti, non era tale da superare il test di operatività, dato che i canoni stessi erano inferiori a quanto risultava dalla applicazione al costo fiscale degli immobili delle percentuali previste dalla norma di contrasto alle società di comodo.

 

Nel caso in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato che è consentita la disapplicazione della normativa sulle società di comodo qualora si verifichino particolari situazioni oggettive quali l’impossibilità, per una società immobiliare, di ottenere canoni sufficientemente elevati da consentire il superamento del test di operatività, ma i canoni stessi siano comunque ritenuti allineati al valore di mercato.

 

L’Agenzia delle Entrate giunge poi alla conclusione che per quantificare il valore di mercato da utilizzare come parametro per ottenere la disapplicazione, si può fare riferimento agli importi riportati nella banca dati delle quotazioni dell’OMI.