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Venerdì, 17 Novembre, 2017
Modifiche ai termini di detrazione dell’Iva

come già segnalato nella ns. Circolare n. 42/2017 del 9/5/2017, il D.L. 50/2017 (convertito nella L. 96/2017) ha ridotto sensibilmente il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni, che deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno in cui il diritto è sorto (anziché, come previsto dalla disciplina previgente, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto).

 

Dunque, non è più possibile esercitare il diritto alla detrazione Iva in un periodo d’imposta diverso da quello nel quale si è verificata l’esigibilità dell’imposta: l’Iva assolta su un acquisto effettuato nel 2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno.

 

Le nuove regole in materia di detrazione Iva trovano applicazione con riferimento alle sole fatture (e bollette doganali) emesse a partire dall’1/1/2017, mentre sono ancora soggetti al previgente termine i documenti emessi in anni precedenti (anni 2015 e 2016) per le quali la detrazione non è ancora stata esercitata.

 

La normativa in esame ha modificato anche il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto (e delle bollette doganali): l’annotazione sull’apposito registro deve avvenire prima della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

 

Tale disposizione potrebbe peraltro porsi in contrasto con quella relativa ai termini di detrazione: si pensi ad un acquisto effettuato nel dicembre 2017 in relazione al quale venga emessa fattura differita nel gennaio 2018; tale fattura potrebbe essere registrata entro il 30/4/2019 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione della fattura) ferma restando, però, la possibilità di detrarre l’imposta soltanto entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione (30/4/2018).

Si segnala poi che, in sede di audizione presso le Commissioni Riunite Bilancio Camera dei Deputati e Senato della Repubblica del 4/5/2017, al punto 3), il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha osservato che “eventuali situazioni in cui all’intervenuta esigibilità dell’iva non faccia seguito la tempestiva emissione della fattura, con conseguente decadenza  del  diritto  alla detrazione dell’IVA per decorso del termine, potranno comunque essere sanate mediante il diritto alla detrazione dell’imposta o della  maggiore imposta relativa  ad  avvisi di accertamento o di rettifica ai sensi dell’art. 60, ultimo comma,  del  D.P.R. 633/1972.  In tal caso, il soggetto passivo (cessionario o committente) potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui ha corrisposto la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa (alle condizioni esistenti al momento dell’esigibilità dell’imposta dell’operazione originaria).