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Lunedì, 28 Dicembre, 2015
Modifica Regime dei “minimi”

Al 31/12/2015 cessa la possibilità per chi avvia una nuova attività economica di optare per il “vecchio” regime dei minimi (D.l. 98/2011) che è rimasto in vigore per tutto l’anno in corso e che ha convissuto con il “nuovo” regime introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014).

Sono questi dunque gli ultimi giorni per decidere se aderire a un regime che consente ancora la deduzione analitica dei costi dai ricavi o aprire la partita IVA nel 2016, quando sarà possibile solo entrare nel nuovo regime forfettario, in cui il calcolo del reddito avviene in base a una percentuale predefinita in base all'attività svolta. Naturalmente aprendo la partita IVA entro la prossima fine anno si “brucerebbe” un intero anno d’imposta di permanenza, con la necessità di dover presentare l’Unico 2016 anche in presenza di ricavi pari a zero. Le ditte individuali e i professionisti che inizieranno l’attività dal 2016 potranno quindi aderire unicamente al nuovo regime di forfait beneficiando della riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 15% al 5% limitatamente ai primi cinque anni di attività (essendo stata eliminata la possibilità di proseguire fino al trentacinquesimo anno di età).

 

Di seguito i parametri oggettivi del nuovo regime:

- i ricavi massimi consentiti dipendono dal tipo di attività e vanno dai 25.000 Euro per le costruzioni, ai 30.000 Euro per le attività professionali, ai 50.000 Euro per il commercio e la ristorazione.

- i coefficienti di redditività da applicare ai ricavi per determinare il reddito tassabile varia dal 40% del commercio/ristorazione all’86% dell’attività di costruzioni, al 78% delle attività professionali.

-  le spese di lavoro dipendente e assimilato non devono superare la soglia di 5.000 euro.

- i beni strumentali devono essere non superiori a 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti.

- i redditi di lavoro dipendente o assimilato, dichiarati dal soggetto, in aggiunta al reddito forfettario non devono nei singoli anni di riferimento eccedere la quota di 30.000 euro.

- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

- l’attività da esercitare non deve costituire prosecuzione di altra attività precedentemente svolta.