Con la ns. circolare n. 12/2018 del 16/2/2018 avevamo segnalato come, a partire dall’1 luglio 2018, non sia più possibile, per i datori di lavoro, corrispondere in contanti ai lavoratori le retribuzioni agli stessi spettanti.
Dunque, dallo scorso 1 luglio 2018, è necessario avvalersi di mezzi di pagamento che consentano di tracciare il pagamento stesso, quali bonifico (bancario o postale) sul conto, identificato dal codice IBAN, indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Il divieto all’uso del contante è previsto per qualsiasi rapporto di natura lavorativa, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione, quindi relativo a retribuzioni a dipendenti, collaboratori (per collaborazioni coordinate e continuative), soci lavoratori di cooperativa, anche in caso di rapporti caratterizzati dalla brevità come contratti a tempo determinato o intermittente o rapporti di lavoro autonomo occasionale.
L’obbligatorietà del pagamento con mezzi telematici riguarda anche gli acconti sulla retribuzione e gli anticipi del TFR.
Dalla norma descritta restano esclusi i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni e quelli inseriti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici (per i quali è comunque opportuno procedere a pagamenti tracciabili).
La violazione dell’obbligo di retribuzione con mezzi telematici comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, determinata in base alla gravità e alla durata della violazione.