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Lunedì, 1 Marzo, 2021
Misure circa la continuità aziendale previste dal Decreto “liquidità” e dalla legge di Bilancio 2021

nelle ns. circolari n. 28/2020 del 10/4/2020 e n. 06/21 del 20/1/2021 abbiamo segnalato le disposizioni previste dal c.d. “Decreto Liquidità” (DL 23/2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), circa le misure previste in merito alla continuità delle imprese.

Tra le varie misure è stato previsto che a decorrere dal 9/7/2020 e fino al 31/12/2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile e per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Dunque, la normativa disapplica gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

E’ inoltre previsto che il termine entro il quale la perdita civilistica emersa nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 (che deve essere distintamente indicata in apposito prospetto nella nota integrativa) deve risultare diminuita a meno di un terzo sia il quinto esercizio successivo, quindi l’anno 2025. L’assemblea sociale chiamata ad approvare il bilancio al 31/12/2025 deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, ovviamente nel caso in cui nel frattempo le perdite non siano state assorbite da utili. Nel caso in cui la perdita al 31/12/2020 riduca il capitale sociale sotto il minimo legale, l'assemblea (che deve essere convocata senza indugio dagli amministratori) può quindi deliberare di rinviare le determinazioni circa il capitale sociale alla chiusura dell’esercizio 2025, fino alla scadenza del quale non opera la causa di scioglimento della società.

 

Circa la normativa in oggetto è intervenuta Assonime con la circolare n. 3 del 25 febbraio 2021, che ha evidenziato quanto segue:

- la sospensione quinquennale dei provvedimenti relativi alle perdite delle società di capitali concerne non solo le perdite maturate nel 2020 ma anche quelle del 2019 rilevate nel 2020;

- anche le perdite che maturino dal 2021 al 2025 devono intendersi comprese nella disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione che, quindi, dovranno essere adottate soltanto nel 2026, alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello 2020. Ciò in quanto, secondo Assonime, anche l’eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020 risulterebbe assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione, determinando l’attivazione dei rimedi a tutela del capitale soltanto alla chiusura del quinto esercizio successivo all'esercizio 2020.