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Giovedì, 4 Dicembre, 2014
Mancati versamenti IVA 2013 oltre Euro 50.000

Il termine per il versamento dell’acconto Iva, rappresenta una data fondamentale ai fini del rispetto della norma penale relativa agli omessi versamenti.

Infatti, la data del 27/12/2014 (quest’anno spostata al 29/12/2014 in quanto cade di sabato), segna il momento oltre il quale l’omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente (periodo di imposta 2013), se l’importo è superiore a Euro 50.000, costituisce violazione che assume rilevanza penale.

L’articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000 si applica nei limiti  di 50.000 euro, “a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo”.

In sostanza, il reato si perfeziona se, alla data del 29/12/2014, non risulta versato un ammontare di Iva relativa all’anno 2013, superiore all’importo limite di 50.000 euro.

Per la fattispecie di reato in oggetto, è prevista  la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

La norma opera qualora l’Iva non versata nell’anno risulti superiore a Euro 50.000.

Per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.

Ne consegue, quindi, con riferimento all’anno in corso, che il reato si perfeziona quando il contribuente non versa, entro il 27/12/2014 (quest’anno 29/12/2014), il debito Iva risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2013.

La stessa sanzione si applica per l’omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti (articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000).

Il debito si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore a 50.000 euro, con riferimento al singolo periodo d’imposta.