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Giovedì, 5 Ottobre, 2017
Locazioni immobiliari

Con la risoluzione n. 115/E dell’1/9/2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito in merito all’istituto della “cedolare secca” i seguenti chiarimenti:

 

  1. In caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione necessaria per la proroga dell’opzione per la “cedolare secca”, è stabilito che non vi è la revoca dell’opzione stessa (esercitata al momento della registrazione del contratto o alla scadenza delle singole annualità successive) se è tenuto comportamento concludente, effettuando i relativi versamenti, e riportando in dichiarazione i redditi da “cedolare secca” nello specifico quadro. E’ prevista una sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. E’ applicabile l’istituto del ravvedimento operoso, con cui la sanzione base è ridotta al 50 per cento.
  2. Per quanto riguarda la modalità di rinuncia all’aumento del canone di locazione (requisito per l’applicazione della “cedolare secca”), si chiarisce che, in caso di proroga del contratto, occorre verificare se nello stesso sia già prevista tale rinuncia, nel qual caso non occorre inviare la raccomandata al conduttore; in assenza della clausola contrattuale è al contrario necessario l’invio della raccomandata anche al momento della proroga della locazione.