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Martedì, 24 Aprile, 2018
Locazioni a canone concordato

con ns. Circolari n. 67/2017 e n. 13/2018 avevamo illustrato il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16/1/2017, in vigore dal 15/3/2017, che ha attuato la convenzione nazionale tra le rappresentanze dei proprietari e i sindacati degli inquilini riguardante le locazioni a canone concordato, specificando le linee guida e definendo i modelli standard dei contratti per le locazioni “lunghe” (3+2 anni), per le locazioni a studenti universitari e per le locazioni transitorie.

Si era poi segnalato che l’accordo territoriale per il Comune di Bergamo è stato sottoscritto in data 13/6/2017 da A.P.P.E. Confedilizia e ASPPI (per i proprietari immobiliari) e da S.U.N.I.A., S.I.C.E.T. e U.N.I.A.T. (per gli inquilini).

Infine era stato segnalato che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con lettera n. U.0001380 del 6/2/2018 aveva chiarito che, per potere usufruire delle agevolazioni fiscali (soprattutto della riduzione della c.d. “cedolare secca” dal 21% al 10%, prorogata al 31/12/2019 dalla legge di Bilancio 2018), è necessario procedere alla validazione del contratto da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 31 del 20/4/2018 ha concluso il descritto iter interpretativo chiarendo definitivamente che per applicare la cedolare secca del 10% sui canoni, è necessaria l’attestazione di un sindacato inquilini o di un’associazione della proprietà immobiliare.

L’Agenzia chiarisce anche che l’allegazione dell’attestazione al contratto di locazione non è un obbligo, ma una facoltà alla quale si può provvedere senza applicazione di imposta di registro.

L’allegazione dell’attestazione al contratto può essere opportuna al fine di evitare controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Viene poi chiarito che per il rilascio dell’attestazione da parte di sindacati o associazioni non va applicata l’imposta di bollo.

Infine si ricorda che l’obbligo riguarda i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del citato DM 16/1/2017 (ovvero il 30/3/2017).