titolo

Martedì, 20 Febbraio, 2018
Locazioni a canone concordato

nella ns. Circolare n. 67/2017 abbiamo illustrato il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16/1/2017, in vigore dal 15/3/2017, che ha attuato la convenzione nazionale tra le rappresentanze dei proprietari e i sindacati degli inquilini riguardante le locazioni a canone concordato, specificando le linee guida e definendo i modelli standard dei contratti per le locazioni “lunghe” (3+2 anni), per le locazioni a studenti universitari e per le locazioni transitorie.

Si era poi segnalato che l’accordo territoriale per il Comune di Bergamo è stato sottoscritto in data 13/6/2017 da A.P.P.E. Confedilizia e ASPPI (per i proprietari immobiliari) e da S.U.N.I.A., S.I.C.E.T. e U.N.I.A.T. (per gli inquilini).

 

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con lettera n. U.0001380 del 6/2/2018 è tornato sull’argomento, confermando che: «per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali»

 

Dunque, anche a seguito del predetto intervento, è chiaro che, per potere usufruire delle agevolazioni fiscali (soprattutto della riduzione della c.d. “cedolare secca” dal 21% al 10%, prorogata al 31/12/2019 dalla legge di Bilancio 2018), è necessario procedere alla validazione del contratto da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale