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Giovedì, 19 Ottobre, 2017
Locazioni brevi – c.d. “tassa Airbnb”

Il D.l. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, ha introdotto l’obbligo, a carico degli intermediari, di applicare una ritenuta del 21% sua canoni di locazione “breve” dagli stessi incassati dai conduttori (si veda la ns. Circolare n. 63/2017 del 21/7/2017). La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12/10/2017 fornisce ora alcune spiegazioni sul punto, innanzitutto chiarendo che si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici. Di seguito, in sintesi, i contenuti della Circolare:

  • La forma del contratto è libera e non esistono schemi vincolanti; sia il conduttore che il locatore non devono stipulare nell’esercizio di attività d’impresa; non possono essere forniti i pasti, la prima colazione, l’auto a noleggio o la guida turistica, mentre possono essere forniti i servizi di wi-fi, le utenze, l’aria condizionata, la pulizia e il cambio biancheria; a durata massima è di 30 giorni in un anno tra le stesse parti.
  • Gli intermediari obbligati agli adempimenti non sono solo i mediatori iscritti al Registro delle Imprese con i requisiti di legge, ma anche tutti coloro (situati in Italia o all’estero) mediante i quali vengono stipulati contratti di locazione breve; è irrilevante la forma giuridica scelta dagli stessi o che l’attività sia diretta o online.
  • La ritenuta va operata dagli intermediari su tutti i contratti di locazione sino a 30 giorni stipulati dal 1° giugno 2017 (rileva il momento in cui l’inquilino riceve conferma della prenotazione); non deve essere operata se la durata supera i 30 giorni o una delle parti è un’impresa o l’immobile non è abitativo.
  • La ritenuta del 21% va operata anche quando l’intermediario delega terzi a incassare e versare, ma non si applica se il pagamento avviene mediante assegno bancario; non sono assoggettate a ritenuta le penali e le caparre, né la provvigione se è distintamente fatturata, né le spese se analiticamente riaddebitate.