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Martedì, 17 Maggio, 2016
Locazioni, acquisti “prima casa”, acquisti da procedure giudiziarie –Ravvedimento operoso

Durante il forum “130 anni di Catasto” del 20/4/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi alla possibilità di eseguire ravvedimento operoso nell’ambito delle seguenti situazioni:

 

Tardiva od omessa registrazione di un contratto di locazione

E’ stato specificato che le modifiche normative introdotte con la Legge di Stabilità 2016 (si veda la ns. Circolare n. 29/2016 del 9/3/2016) non hanno innovato la disciplina prevista, ai fini fiscali, per la registrazione dei contratti di locazione e, dunque, non risulta innovata la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione. Pertanto, le sanzioni previste (dal 120 al 240% dell’imposta dovuta o dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro, se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni) trovano applicazione nei confronti dei soggetti obbligati alla registrazione, che possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, qualora ne ricorrano le condizioni.

 

Mancata vendita entro l’anno dell’immobile già acquistato come “prima casa

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall’1/1/2016, un nuovo presupposto applicativo dell’agevolazione “prima casa”, mediante il quale viene permesso ora al contribuente che intenda nuovamente beneficiare dell’agevolazione, ma che si sia già avvalso dell’agevolazione stessa, di non dover più dismettere (come accadeva fino al 31/12/2015) il bene entro il momento di stipula del nuovo acquisto agevolato, ma di poter effettuare detta dismissione entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato (si veda la ns. Circolare n. 20/2016 del 15/2/2016).

E’ stato chiarito che in caso di inottemperanza dell’obbligo di alienazione dell’immobile preposseduto entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile, sono applicabili le regole già previste per il caso in cui si verifichi il mancato trasferimento della residenza, nel termine di 18 mesi, nel comune in cui è sito l’immobile acquistato. Dunque il contribuente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno di vendere l’immobile preposseduto potrà, entro l’anno stabilito per la rivendita, proporre apposita istanza all’Ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto, con la quale revocare l’impegno assunto al trasferimento dell’immobile, e conseguentemente richiedere la riliquidazione dell’imposta dovuta, oltre che degli interessi. Nel diverso caso in cui sia decorso l’anno dal nuovo acquisto agevolato senza che si sia proceduto alla vendita dell’immobile preposseduto, si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita in sede di acquisto e, pertanto, oltre all’imposta e ai relativi interessi, trova applicazione anche la sanzione del 30%. In tale ultimo caso, l’istante potrà accedere all’istituto del ravvedimento operoso e ottenere la riduzione della sanzione, presentando apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle entrate con la quale dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione.

 

Mancata rivendita nei 24 mesi di immobili acquisiti con agevolazione da procedure giudiziarie

La Legge 49/2016 prevede l’applicazione delle imposte di registro ed ipocatastali in misura fissa, pari a 200 Euro ciascuna, per gli acquisti di immobili in procedure giudiziarie, a condizione che (ad eccezione del caso in cui l’aggiudicatario sia persona fisica che abbia i requisiti “prima casa”) il bene sia rivenduto entro 24 mesi (si veda la ns. Circolare n. 42/2016 del 26/4/2016).

Se non si realizza la condizione del nuovo trasferimento entro il biennio, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, la sanzione amministrativa prevista nella misura del 30% e gli interessi di mora. Analogamente a quanto previsto in materia di “prima casa”, anche in tale ipotesi, dunque, qualora il contribuente si trovi nella condizione di non poter o voler rispettare l’impegno assunto, può, in pendenza del termine previsto per procedere all’alienazione, rivolgere apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere la riliquidazione dell’imposta in misura ordinaria e dei relativi interessi. Diversamente, qualora lo stesso contribuente non si sia attivato nei modi descritti nel termine dei due anni predetti, si realizza la decadenza dall’agevolazione fruita; in tal caso, l’interessato che intende avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, presenta apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presso il quale è stato registrato l’atto, con la quale dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione.