
Trasferte degli autonomi, deduzione Ires senza limiti giornalieri per i rimborsi
Le imprese possono dedurre le spese (tracciate) di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, riaddebitate analiticamente dai lavoratori autonomi. Ma non si applicano i vincoli previsti per i dipendenti
di Pasquale Murgo
20 Gennaio 2025
Dal 1° gennaio 2025 le imprese possono dedurre le spese di vitto e alloggio e quelle di viaggio e trasporto riaddebitate analiticamente dai lavoratori autonomi in trasferta solo se è provato dall’emittente della fattura il pagamento tracciato. Le imprese in possesso dei documenti giustificativi non dovrebbero subire ulteriori limitazioni nella quantificazione della deduzione Ires dei costi rimborsati. Da questo punto di vista la relazione tecnica alla legge di Bilancio 2025 non evidenzia effetti sul gettito diversi da quelli legati alla possibile riduzione dell’evasione che si genererà con i pagamenti tracciati.
Tra legge di Bilancio 2025 e Dlgs 192/2024
L’articolo 1, comma 84, della legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) introduce all’articolo 95 del Tuir il nuovo comma 3-bis laddove si prevede che « le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Tale novità va letta unitamente alle modifiche apportate dal Dlgs 192 del 2024 alla tassazione del reddito di lavoro autonomo (articolo 54 e seguenti del Tuir): il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non costituisce più reddito di lavoro autonomo (e le spese sostenute direttamente dal committente non costituiscono reddito in natura). Di conseguenza tali spese, fatte salve circostanze particolari (committente in crisi o prestazioni di importo limitato), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
Gli effetti per le imprese
Alla luce di tali novità, dal 1° gennaio 2025 sulle spese di vitto e alloggio e quelle di viaggio e trasporto (ad esempio taxi e NCC) riaddebitate analiticamente dai lavoratori autonomi nell’espletamento della propria attività lavorativa, le imprese:
riceveranno delle fatture ove in relazione alle spese analiticamente riaddebitate non vi saranno da applicare ritenute di acconto;
potranno dedurre ai fini Ires e Irap le spese rimborsate solo se riceveranno dall’esercente arte o professione i giustificativi dell’avvenuto pagamento con strumenti tracciati.
Con il possesso dei giustificativi di pagamento le imprese dovrebbero poter dedurre ai fini Ires le spese rimborsate senza subire ulteriori limitazioni. Il tema si pone in quanto la nuova disposizione (comma 3-bis del 95 del Tuir), nel prevedere la deducibilità solo con pagamenti tracciati delle spese di trasferta corrisposte ai lavoratori autonomi, sembra estendere anche a questi ultimi i limiti di deducibilità applicabili per le trasferte ai dipendenti. Il riferimento è in particolare ai limiti giornalieri di euro 180,76 ed euro 258,23 per le trasferte all’estero applicabili per la deduzione dei rimborsi a piè di lista.
Nonostante l’infelice formulazione normativa, si ritiene che i suddetti limiti debbano continuare ad applicarsi solo alle spese di trasferta dei dipendenti e non anche ai riaddebiti dei lavoratori autonomi. La stessa relazione tecnica nell’individuare gli effetti di gettito della disposizione non effettua alcuna quantificazione legata all’applicabilità dei limiti di rimborso giornalieri per le trasferte dei lavoratori autonomi.
I riflessi sul gettito
Secondo la relazione tecnica la tracciabilità dei pagamenti dovrebbe determinare effetti positivi sul gettito esclusivamente dal lato della domanda, in quanto si dovrebbe ridurre il fenomeno della sovradichiarazione dei costi e dal lato dell’offerta, in quanto dovrebbero emergere ricavi non fatturati (in particolare per i soggetti che erogano servizi del trasporto).
La nuova norma, inoltre, non dovrebbe incidere nemmeno sull’ambito di applicabilità dell’articolo 109, quinto comma ultimo periodo del Tuir, secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Tale limite non si applica nel caso in cui è il committente che sostiene in proprio le spese di vitto e alloggio per conto del lavoratore autonomo (circolare n. 31/E del 2014) e dovrebbe continuare a non applicarsi anche nel caso siano i professionisti a sostenere le spese ed a riaddebitarle analiticamente alle imprese. Diversamente si verrebbe a determinare per le imprese una disparità di trattamento non giustificata.
Il fatto che le spese riaddebitate analiticamente e rimborsate non concorrano a formare il reddito del lavoratore autonomo è compensato dalla mancata deducibilità delle stesse in capo al professionista. Per le imprese, in presenza ovviamente dei giustificativi dei pagamenti tracciati, tali spese dovrebbero continuare a ritenersi deducibili alla stregua della prestazione di servizi secondo le disposizioni generali previste dal Tuir.