titolo

Giovedì, 23 Gennaio, 2025
Legge di Bilancio 2025 – Piano di Transizione 5.0 e credito d’imposta

abbiamo trattato l’argomento in oggetto nella ns. Circolare n. 27/2024 del 27/5/2024.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche alla disciplina in oggetto, con l’obiettivo di renderla più accessibile per le imprese.

Si ricorda che si tratta di una agevolazione destinata a tutte le imprese, residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale, che siano in regola con la sicurezza sui luoghi di lavoro e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese in liquidazione, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oltre alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

 

Sono ammessi all’agevolazione i nuovi investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici; l’investimento deve garantire complessivamente un abbattimento dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce non inferiore al 3%, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

 

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dall’1/1/2024 e completati entro il 31/12/2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi con le caratteristiche Industria 4.0. Sono, inoltre, agevolabili anche le spese di formazione del personale finalizzate alle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati e in ogni caso sino al massimo di Euro 300.000.

 

La Legge di bilancio 2025 ha previsto le seguenti novità:

 

a) il credito d’imposta può essere riconosciuto alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;

 

b) è previsto l’incremento della maggiorazione riconosciuta, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, nei termini che seguono:

- al 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), D.L. 181/2023;

- al 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell’UE, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), D.L. 181/2023;

- al 150% per i moduli prodotti nell’UE composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione Europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24% di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), D.L. 181/2023;

 

c) viene elevata al 35% l’aliquota del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra euro 2.500.000 ed euro 10.000.000;

 

d) viene soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 10%, per il quale la vigente formulazione prevede l’aliquota del 15%;

 

e) viene soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 15%, per il quale la vigente formulazione prevede l’aliquota del 15%;

 

f) si definisce la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi (rispettivamente pari al 3% e al 5%), per gli investimenti in beni Industria 4.0 caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. Inoltre si prevede che la riduzione dei consumi energetici si considera, in ogni caso, conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract), nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento, rispettivamente, non inferiore al 3% e al 5%.

 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.