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Lunedì, 13 Febbraio, 2023
Legge di Bilancio 2023

Con le ns. Circolari n. 53/2022 del 25/11/2022 e n. 04/2023 del 20/1/2023 abbiamo trattato la normativa contenuta nella Legge di Bilancio 2023 relativa alla c.d. “tregua fiscale”.

In particolare abbiamo segnalato come sia stata riproposta la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della Riscossione. La presente normativa (anche definita “rottamazione quater”) riguarda i carichi fino al 30 giugno 2022, che possono essere definiti mediante il pagamento, entro i 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio. La definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del Codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all’aggio. Sono escluse dalla definizione le entrate che costituiscono risorse comunitarie, l’Iva all’importazione, il recupero degli aiuti di Stato, le somme da condanna della Corte dei Conti e le sanzioni pecuniarie irrogate da autorità penali.

 

La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere trasmessa entro il 30/4/2023. Il pagamento potrà essere effettuato in un numero massimo di rate pari a 18, in un arco temporale massimo di 5 anni, con applicazione di un tasso di interesse del 2% annuo.

Le rate sono così ripartite:

- la prima e la seconda, scadenti rispettivamente il 31/7/ e il 30/11/2023, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute;

- le restanti 16, di pari ammontare, scadenti il 28/2, il 31/5, il 31/7 e il 30/11 di ogni anno a partire dal 2024.

 

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore a cinque giorni, di una delle rate causa l’inefficacia della definizione, e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti di quanto dovuto.

Il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione non dovrebbe però, secondo quanto chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E/2023, determinare l’impossibilità di rateizzare nuovamente il residuo dovuto, ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 602/1973.

Dunque, qualora il debitore non riuscisse a perfezionare il piano di rateazione a causa del mancato pagamento di una rata, verrà perduto il beneficio derivante dalla norma in esame, e quindi saranno nuovamente dovute sanzioni, accessori e interessi, ma sarà comunque possibile chiedere una nuova dilazione ai sensi dell’ordinaria disciplina disposta dal D.P.R. 602/1973.