con la ns. Circolare n. 53/2022 del 25/11/2022 avevamo segnalato come fosse in previsione, in sede di Legge di Bilancio 2023, una normativa relativa alla c.d. “tregua fiscale”.
La Legge in oggetto (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha quindi previsto quanto segue.
1 – È prevista la definizione agevolata delle somme dovute a seguito degli avvisi bonari ricevuti relativamente ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto all’1/1/2023. La definizione in oggetto prevede l’integrale pagamento, rateizzabile in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, oltre a una sanzione del 3%. Le somme versate anteriormente alla definizione restano definitivamente acquisite; nella sostanza, la definizione in oggetto consente un risparmio (dal 10 al 3%) sulle sanzioni relative alle rate ancora da versare.
2 – È prevista la regolarizzazione degli errori formali (irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, per imposte dirette, Iva, Irap e tributi) commessi fino al 31 ottobre 2022.
I predetti errori possono essere regolarizzati mediante il versamento di una somma di Euro 200 per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono. Ai fini dell’effettiva applicazione di tale disposizione è fondamentale definire quali siano le irregolarità “di natura formale”; dato che la norma è praticamente identica a quella prevista dal Dl 119/2018, è possibile riferirsi alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/2019, nella quale era stato predisposto un elenco di violazioni cosiddette “definibili”. Ad esempio non rientrano nella disposizione l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta, le sanzioni in ambito della voluntary disclosure, le violazioni relative a atti definitivi all’1/1/2023, l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.
3 – È previsto un ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, mediante il quale regolarizzare le dichiarazioni presentate in relazione al periodo d’imposta 2021 e a quelli precedenti, a condizione che le violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto. La regolarizzazione richiede il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte a un 1/18 del minimo; è prevista, a differenza che nel caso del ravvedimento operoso “normale”, la possibilità di rateizzare la somma che s’intende ravvedere in un numero massimo di 8 rate trimestrali. E’ esclusa dalla regolarizzazione in oggetto l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.
4 – È prevista la regolarizzazione degli importi dovuti relativamente agli accertamenti con adesione consegnati entro la data del 31/3/2023, nonché quelli relativi ad avvisi di accertamento ancora impugnabili all’1/1/2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023. Le sanzioni previste per la predetta regolarizzazione sono pari a 1/18 del minimo.
5 – È prevista la possibilità di accedere ad una definizione agevolata delle controversie in materia tributaria in cui siano parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, anche in Corte di Cassazione a seguito di rinvio, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
6 – È prevista, in alternativa alla definizione agevolata, la conciliazione agevolata delle controversie tributarie, mediante la quale definire, entro il 30/6/2023, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, gli interessi e gli eventuali accessori.
7 – È prevista, in alternativa alla definizione agevolata, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, con cui si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, con sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo.
8 – È prevista la possibilità di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute all’1/1/2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento. La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento, entro il 31/3/2023, della sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali.
9 – È previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria, di un massimo di 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1/1/2000 al 31/12/2015. L’annullamento è limitato ai ruoli affidati da Amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali all’agente della Riscossione. Per i carichi affidati da enti diversi, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della strada, l'annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati;
10 – È riproposta la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della Riscossione. La presente normativa (anche definita “rottamazione quater”) riguarda i carichi fino al 30 giugno 2022, che possono essere definiti mediante il pagamento, entro i 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio. La definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del Codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all’aggio. Sono escluse dalla definizione le entrate che costituiscono risorse comunitarie, l’Iva all’importazione, il recupero degli aiuti di Stato, le somme da condanna della Corte dei Conti e le sanzioni pecuniarie irrogate da autorità penali. La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere trasmessa entro il 30/4/2023. Il pagamento potrà essere effettuato in un numero massimo di rate pari a 18, in un arco temporale massimo di 5 anni, con applicazione di un tasso di interesse del 2% annuo.
11 – E’ prevista la regolarizzazione degli importi detenuti in criptovalute sino 31 dicembre 2021, presentando una dichiarazione di emersione, senza o con redditi prodotti.
In caso di assenza di redditi è prevista una sanzione pari allo 0,5 %, per ciascun anno di detenzione, sul valore delle attività non dichiarate, mentre in caso di redditi prodotti, è prevista una sanzione pari al 3,5 %.