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Lunedì, 16 Gennaio, 2023
Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio per il 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 - Suppl. Ord. n. 43) prevede, in sintesi, le seguenti novità in ambito fiscale.

 

- Sono prorogati i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:

– 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;

– 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;

– 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;

– 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.

I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Sull’argomento si vedano anche le ns. Circolari del 13/9/2022, n. 45/2022, del 14/10/2022, n. 49/2022 e n. 52/2022 del 15/11/2022.

 

- Viene aumentata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime c.d. forfettario; di contro, però, le nuove norme prevedono l’immediata cessazione (dunque non a partire dall’anno successivo) degli effetti dell’agevolazione in caso di superamento del limite di100.000 euro di compensi o ricavi.

Sull’argomento si veda anche la ns. Circolare n. 54/2022 del 2/12/2022.

 

- E’ introdotta, per il solo anno 2023, la c.d. flat tax incrementale: i contribuenti che non applicano il regime forfetario possono applicare un’imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.

 

- Viene innalzato il valore oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

 

- in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi aventi le caratteristiche “4.0”, per i quali sia stata effettuata la “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, l’investimento potrà essere effettuato entro il 30 settembre 2023 (quindi con una proroga del termine originariamente previsto del 30 giugno 2023).

 

- E’ nuovamente introdotta una normativa agevolativa in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all’esercizio dell’attività, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (aumentata al 10,5% per le società di comodo) e di un’imposta di registro in misura ridotta. Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023.

Le medesime previsioni si applicano alla trasformazione, entro il 30 settembre 2023, in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni in oggetto.

 

- E’ nuovamente introdotta, in materia di estromissione dei beni di imprese individuali, una normativa agevolativa che consente di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva. L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

 

- E’ nuovamente introdotta la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni a fronte del pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un’imposta sostitutiva, la cui misura viene però incrementata dal 14 al 16%. Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

 

- E’ previsto l’aumento delle soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata: sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

 

- Per l’anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

 

- Sono introdotte numerose novità in materia di “superbonus” nell’edilizia. In particolare, vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina in oggetto a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110% al 90 % prevista a partire dal 2023.

 

- È ridotta al 5% (in precedenza era il 10%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

 

- E’ previsto l’aumento a non oltre il 6% delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese che esercitano l’attività del commercio al dettaglio.

 

- È prorogata la riduzione dell’aliquota Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

 

- È rinnovata la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva versata per l’acquisto, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

 

- È introdotta l’esenzione dal pagamento del Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articoli 614 o 633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

 

- È introdotta una disciplina fiscale applicabile alle attività relative alle cripto-valute.

 

- Viene prevista la facoltà, per l’Agenzia delle Entrate, di effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all’esito delle quali l’Agenzia può invitare il contribuente a comparire di persona e ad esibire la documentazione richiesta.

In caso di mancata comparizione o di documentazione ritenuta insufficiente l’ufficio provvede alla cessazione della partita Iva irrogando contestualmente una sanzione pari a euro 3.000.