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Giovedì, 9 Marzo, 2023
Legge di Bilancio 2023 – definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della Riscossione

con le ns. Circolari n. 53/2022 del 25/11/2022, n. 04/2023 del 20/1/2023 e n. 08/2023 del 13/2/2023 abbiamo trattato la normativa contenuta nella Legge di Bilancio 2023 relativa alla c.d. “tregua fiscale”, segnalando come sia stata riproposta la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della Riscossione (anche definita “rottamazione quater”) che riguarda i carichi fino al 30 giugno 2022, che possono essere definiti mediante il pagamento, entro i 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio.

Il pagamento potrà essere effettuato in un numero massimo di rate pari a 18, in un arco temporale massimo di 5 anni, con applicazione di un tasso di interesse del 2% annuo; la prima e la seconda, scadenti rispettivamente il 31/7/ e il 30/11/2023, dovranno essere di importo complessivamente pari al 20% delle somme complessivamente dovute, mentre le restanti 16, di pari ammontare, scadenti il 28/2, il 31/5, il 31/7 e il 30/11 di ogni anno a partire dal 2024.

 

Per quanto riguarda le modalità del pagamento, esso potrà avvenire:

- mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore;

- mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute;

- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

 

Per quanto riguarda poi la possibilità di saldare le somme dovute tramite compensazione, anche orizzontale, tale facoltà non è espressamente prevista dalla normativa in oggetto, ma può essere desunta dalle considerazioni che seguono (si veda anche dottrina su Il Sole 24 Ore di oggi):

 

1. La compensazione è espressamente prevista dall’ordinamento tributario come uno strumento ordinario di pagamento dei tributi;

2. La legge di Bilancio 2023 ha esplicitamente previsto l’esclusione del pagamento in compensazione per altre forme di definizione (definizione agevolata liti pendenti, rinuncia agevolata in Cassazione, conciliazione agevolata) ma non per la rottamazione-quater;

3. in relazione alla definizione delle rate non ancora versate nel 2020 ex D.l. 73/2021, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito come fosse possibile effettuare il versamento anche mediante compensazione con i crediti erariali.