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Venerdì, 25 Gennaio, 2019
Legge di Bilancio 2019

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto la riapertura dei termini per la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate, qualificate e non, e dei terreni edificabili, lottizzati e con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche non in regime di impresa.

 

Tale normativa, a partire dall’originario disposto (Legge 448/2001) ha avuto innumerevoli proroghe e riproposizioni (da ultimo quella scaduta al 30/6/2018).

La normativa permette di affrancare il valore corrente di quote e terreni, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva sul valore come rideterminato, ai fini dell’abbattimento della plusvalenza conseguita a seguito della loro eventuale cessione a titolo oneroso.

La normativa si applica alle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, qualificate e non, ed ai terreni edificabili, lottizzati e con destinazione agricola posseduti da persone fisiche non in regime di impresa alla data dell’1/1/2019.

 

Il valore rideterminato deve risultare da perizia redatta e giurata entro il 30/6/2019

 

Entro il 30/6/2019 deve essere pagata l’imposta sostitutiva, che è stata incrementata rispetto alla precedente versione, e che è ora prevista in diversa misura per le partecipazioni qualificate e quelle non qualificate. L’imposta è pari a:

  • 11% per le partecipazioni qualificate (nel 2018 era l’8%);
  • 10% per le partecipazioni non qualificate (nel 2018 era l’8%);
  • 10% per i terreni agricoli, edificabili e lottizzati, i diritti edificatori, e i fabbricati da demolire, in quanto parificati alle aree edificabili (nel 2018 era l’8%).

Il pagamento dell’imposta sostitutiva può anche essere rateizzato, in un massimo di tre anni, con interessi.

 

Chi si avvale dell’affrancamento può scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni o, in alternativa, chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata.

Si segnala da ultimo che la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E/2015 ha evidenziato che può essere assunto come valore iniziale quello determinato sulla base della perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla cessione, attesa l’assenza di limitazioni di legge in proposito, mentre la sentenza della Corte di Cassazione n. 7037/2018 del 21/3/2018 ha stabilito che, se il contribuente opta per la rivalutazione, predisponendo la perizia giurata e adempiendo al pagamento dell’imposta sostitutiva, è legittimato a vendere il bene anche ad un prezzo inferiore a quello periziato (si veda in proposito la ns. circolare n. 26/18 del 5/4/2018).